PER LA DIFESA E L’ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Si tratta del regolamento e della relativa osservazione fatta al Comune di Adria da Legambiente di Adria prima che fosse fondato il Circolo Delta dl Po. Mettiamo a conoscenza della cittadinanza. Anno 2005/2006.

COMUNE di ADRIA

(Provincia di Rovigo)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA E L’ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

 

 

ART. 1- FINALIT A’

Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un Dero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all’ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle nonnative vigenti, del P .R.R.A della regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica-o

ART. 2 – DEFINIZIONE

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

  • Per “fossi e canali” si intendono tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul- nel Territorio del Comune Adria, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

• Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).

  • Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
  • Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall’Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall’Organo C.le competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.-

ART. 3 – UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI

Al fine di evitare restringim.ercti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente e il regolamento Comunale di Polizia Rurale).

E’ vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l’alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d’acqua e nei corsi d’acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e succo modificazioni ed integrazioni).-

ART. 4 – PULIZIA DI FOSSI E SCOLI

E’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenute costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

l

 

c) 

 

 

 

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all’interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all’ occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

Il comune riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l’utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuari,ecc.).

 

 

 

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

 

 

 

 

 

 

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di “utilità pubblica”, il Comune provvede, con proprio atto dehberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2 , ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all’esecuzione delle opere d’intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di ”utilità pubblica” ed

i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico dei privati: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di “pubblica utilità”.

Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all’esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell’interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all’iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attn”buendogli comunque parte della spesa sostenute che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell’ambito del Territorio C.le a quelli segnalati dall’Amministrazione Comunale di Adria come più urgenti.-

ART. 5 – DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell’ esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 1.00 ( metri uno) dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le Ìavorazioni agricole, dovesse essere oSiruito un fo~~ o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.-

ART. 6 -COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA.

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all’interno delle propriet~ quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta le dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

2.

 

 

 

 

estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all’anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l’awertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;

 

 

 

d)            pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la iunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;

e)            rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;

f)             mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi( es. tombinamento);

g)            eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.-

ART. 7 – TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.

Possono però essere concesse per l’accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di 2 (due) in funzione dell’estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le re;:lliZ7nzione di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e comunque almeno l (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt.

L’esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 50 o di adeguate dimensioni secondo l’area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-o sta dell’Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P. V.C. nonchè la stessa sia del tipo SN4 ( ex 303 extra ) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cis armato di rete elettrosaldata 0 10mm a maglie 20*20 o 20*25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell’Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.-

ART. 8 – LIMITAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

Al fine di limitare l’Ìmpermeabiliz7nzione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che per ogni ha di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli

urbaniZ7.anti, volumi di invaso pari ad almeno 280/ m3/ha.

Per superfici inferiori all’ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volurnetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma.

I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o utilizzando nuove ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde.

Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque bianche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare li manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10/l/s/ha.

3

 

Il manufatto di contro Ho (vedi allegato “1″ al presente Regolamento ) sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque bianche/miste dell’area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissione delle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell’intero sistema di acque bianche/miste (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sornrnersione e fossatura) , senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell’area servita e tale da permettere l’invaso, di almeno 180 m3/ha sotto la quota della soglia stramazzante. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di lO/Vs/ha di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq.).

Al fine dell’incremento d’invaso è ammesso prevedere, previo accordi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.-

ART. 9 – SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative dal € 25,00 sino ad € 500,00.

Per l’accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l’introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n, 689 nonché l’art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n, 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.-

In relazione a ciò, è determinata in € 50,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell’illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l’importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Adria, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell’opera e dell’interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare,oltre al pagamento delle sanzioni previste, l’esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio.

Le spese per l’esecuzione d’Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall’Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinan7.a al destinatario dell’ ordinanza.-

 

ART. lO – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l’entrata in vigor~ del r>resente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all’ Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al FalWeb del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

II presente regolamento, dopo l’entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

~ Corpo Forestale dello Stato;

~ Provincia di Rovigo -Protezione Civile e Difesa del Suolo-

~ Polizia Provinciale;

~ Polizia Municipale;

~ Stazione Carabinieri di Adria;

~ Consorzio di Bonifica Adige Polesine Canalbianco p.zza Garibaldi 45100 ROVIGO;

~ Ufficio Tecnico del Comune;

 

 

 

~ All’Ufficio Tutela Ambientale del Comune;

~ All’Ufficio Viabilità -Traffico del Comune;

~ Gruppo.Comunale di Protezione Civile;

 

 

 

 

 

~ Enti erogatori di sotto servizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

ART. 11- ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della dehbera di approvazione

Gli interventi strutturali obbligatori di cui alI’art. 3 -comma 4; art. 6 -comma 1 C,devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

NORME DI RIFERIMENTO

• R.D. del 08/12/1993 n. 1740;

  • Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
  • Regolamento CEE il. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento il. 427 del 31101195;

• Codice Civile ( art. 892 e seguenti );

• Art. 632 del codice penale;

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO

LEGAMBIENTE  ADRIA

 

Art. 3

 

Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (legge 431/1985 e succo modificazioni ed integrazioni).

 

La presenza di alberi e arbusti sulle rive dei fossi è storicamente legata alle buone pratiche agricole da tempi secolari. L’agricoltura industrializzata degli ultimi decenni ha rimosso la cultura della corretta gestione di fossi e siepi finalizzati sia a produrre legname utile all’azienda sia all’equilibrio ambientale del territorio agrario.

La previsione di eliminare tutti gli alberi dalle sponde dei fossi è una condizione che può rivelarsi dannosa dal punto di vista ambientale ed inutile dal punto di vista idraulico. La condizione di funzionalità idraulica del fosso dipende essenzialmente dalla capacità d’invaso, dalla sezione e dalla capacità di deflusso delle acque. Esperienze condotte in materia indicano che la mancata funzionalità deriva soprattutto da diminuzione della sezione del fosso legata a interramenti progressivi per mancata manutenzione e a pratiche agricole di aratura che sempre più tendono a spingersi verso il fosso, oltre che ad accumulo di vegetazione morta, fogliame, ecc.

La presenza di un albero sulle sponde comporta un ingombro di sezione legata alla larghezza del proprio tronco, limitata rispetto alla sezione del fosso e che non comporta un effetto barriera come potrebbe derivare ad esempio dalla presenza di rovi o vegetazione molto fitta.

La presenza invece degli apparati radicali, come ci insegna l’ingegneria naturalistica, garantisce la stabilità delle sponde e impedisce il franamento delle stesse. La presenza di vegetazione erbacea riduce l’erosione superficiale, ma, soprattutto in presenza di sponde ripide, il franamento può essere impedito solo dalla presenza di apparati radicali profondi.

Fossi e canali vengono troppo spesso considerati solo dal punto di vista idraulico (monodisciplinare) dimenticando che l’ambiente necessita di un approccio multidisciplinare; nello specifico il corso d’acqua deve essere considerato anche per la qualità delle acque che trasporta, per la sua capacità di autodepurazione e dal punto di vista ecologico rappresentando l’unico residuo di “naturalità” nell’ecosistema agrario. Dal punto di vista della qualità delle acque il problema si pone nei casi di utilizzo delle stesse a fini irrigui per particolari coltivazioni sensibili o per quelle per le quali l’agricoltore intende certificarne la qualità. La capacità di autodepurazione di un corso d’acqua dipende dalla capacità di suolo  e organismi viventi di fissare e metabolizzare le sostanze inquinanti. E’ quindi evidente che la rimozione di alberi, arbusti e vegetazione dai fosso comporta un annullamento della capacità di fitodepurazione da parte delle piante.

La presenza di siepi marginali costituisce infine un elemento di valenza ecologica utile all’equilibrio dei territori agricoli desertificati dalle pratiche agricole, con funzionalità antierosive da parte del vento e riparie per la macro e microfauna. L’esigenza quindi di garantire la funzionalità idraulica non deve ridurre o annullare quella ecologica e di fitodepurazione delle acque.

 

Se da un alto è utile che le nuove alberature rispettino le distanze di confine previste dal Codice civile, dall’altro è sufficiente, dal punto di vista idraulico che le stesse siano al limite in corrispondenza del ciglio del fosso indipendentemente dalla distanza del confine. Quest’ultimo infatti corrisponde alla mezzeria del fosso per cui il rispetto delle distanze è da intendersi dalla mezzeria del fosso. L’importante è che tali distanze non vengano intese dal ciglio del fosso in quanto si costringerebbe ad una collocazione degli alberi troppo all’interno del campo agricolo  l che comporterebbe un disincentivo da parte dell’agricoltore a piantare nuove piante.

Andrebbe invece menzionata nel regolamento l’utilità delle piante, collocate almeno sul ciglio dei fossi, nel contribuire alla stabilità delle rive.

 

 

 

Art. 6

I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all’anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l’vvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;

 

 

Per quanto riguarda la manutenzione della vegetazione erbacea è assolutamente da eliminare l’estirpo delle erbe in quanto l’azione di estirpare significa sradicare la pianta erbacea con tutta la radice, lasciando il terreno nudo; si viene così a perdere la capacità antierosiva dell’apparato radicale della vegetazione erbacea.

Dal punto di vista dello sfalcio bisognerebbe distinguere tra vegetazione igrofila (cannuccie, carici, typha, ecc.) con valenza ecologica e capacità fitodepurative da quella erbacea sinantropica (erbe infestanti) a scarsa valenza ecologica e fitodepurativa. Se può risultare corretto dal punto di vista idraulico lo sfalcio delle erbacee sinantropiche, che colonizzano soprattutto le sponde dei fossi, la stessa cosa non si può dire della vegetazione igrofila che colonizza l’alveo dei fossi, soprattutto di quelli che presentano acque per la maggior parte dell’anno. La loro rimozione comporta effetti negativi dal punto di vista della disponibilità di nicchie ecologiche per la fauna selvatica, anche di interesse venatorio. La rimozione della vegetazione igrofila in alveo dovrebbe essere quindi prevista solo nei casi di effettivo intasamento e impedimento di deflusso delle acque tale da comportare problemi idraulici.

 

Art. 6 punto g

 

eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.

 

si suggerisce di utilizzare il termine “acque reflue”, corretto dal punto di vista della normativa sulla tutela delle acque, rispetto al termine “acque usate”; l’utilizzo di acque non necessariamente sottende l’apporto di un carico inquinante, mentre il concetto di refluo si.

 

Art. 7

L’esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 50 o di adeguate dimensioni secondo l’area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-o sta dell’Ente proprietario della strada e del Consorzio competente

 

Per la tombinatura dei fossi, che andrebbe sempre evitata, si devono usare tubazioni di sezione pari alla sezione teorica del fosso e non inferiori, questo per dare continuità di sezione. La disposizione di una sezione minima no può concedere la collocazione di tubazioni a sezione minima in fossi di sezione molte volte più grandi.

 

Art. 8

I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o utilizzando nuove ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde.

E’ da subordinare il sovradimensionameto delle condotte a quello della realizzazione di aree a sommersione temporanea, tenuto conto che queste ultime possono avere una capacità più o meno spinta di infiltrazione e dispersione delle acque in falda mentre le condotte possono avere solo l’effetto di invaso che ritarda il deflusso ma non smaltisce le acque.

 

VA INFINE GARANTITA A LIVELLO DI PIANIFICAZIONE DEL PAT (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) IL MANTENIMENTO DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE (SCOLI E FOSSI) ESISTENTE E LA SUA RIFUNZIONALIZZAZIONE SIA DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO CHE DA QUELLO ECOLOGICO, TENUTO CONTO DELLA VOCAZIONE DEL TERRITORIO CHE SI COLLOCA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO.

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