Veneto: condannato per la caccia. Paghiamo la multa.

Rovigo, 28 luglio 2009 Comunicato Stampa
Caccia in deroga: Galan e Donazzan perdono il “pelo” ma non il vizio!!!
La Commissione Europea chiede che l’Italia paghi una pesante sanzione per la caccia agli uccelli protetti autorizzata in Veneto grazie a diverse leggine illegittime del Consiglio regionale.
Il Consiglio Regionale del Veneto imperterrito si appresta ad approvare l’ennesima legge sulla caccia agli uccelli protetti

La Commissione Europea ha chiesto la condanna dell’Italia al pagamento delle spese in giudizio per le ripetute violazioni della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) commesse dalla Regione del Veneto riguardo la concessione di deroghe per la caccia nei confronti di specie di uccelli protetti (Cf. atto in allegato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 luglio 2009).
Questa richiesta arriva mentre il Consiglio Regionale del Veneto si accinge ad approvare un nuovo progetto di legge sulla caccia in deroga per la stagione venatoria 2009/2010 (all’ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi 28/07/2009) che, se approvato, aggraverà ulteriormente la posizione dell’Italia e del Veneto rispetto alle procedure di infrazione riguardanti la caccia in deroga, perché prevede addirittura 11 specie protette (Storno, Fringuello, Prispolone, Pispola, Piviere dorato, Frosone, Gabbiano reale, Cormorano, Tortora dal collare, Verdone e Peppola) da cacciare anziché le 5 dello scorso anno, fra cui diverse specie di piccoli uccelli canori (verdone – fringuello – peppola) o altri uccelletti utili all’agricoltura (prispolone, pispola).
“A causa di queste leggi fatte per i cacciatori più estremisti – commentano Francesco Di Grazia – Delegato della LIPU del Veneto e Michele Bertucco Presidente di Legambiente Veneto – che autorizzano l’uccisione di milioni di piccoli uccelli migratori protetti e che consentono in tal modo a certi politicanti di far campagna elettorale e carriera, ora saranno i cittadini a dover pagare le spese in giudizio.
Il Consiglio regionale del Veneto cosa fa per riparare a questo danno nei confronti dei cittadini? Forse si appresta ad abolire la caccia in deroga in Veneto? No, nulla di tutto ciò, anzi rincara la dose andando a votare una legge che prevede di cacciare addirittura 11 specie di uccelli protetti tra i quali anche il Verdone considerato da molti il canarino italiano.
E’ assurdo che per accontentare pochi estremisti che vogliono sparare a tutto ciò che vola, tutti i cittadini siano costretti, oltre a dover sopportare le protervie e gli abusi dei cacciatori che si considerano i ”padroni” della fauna selvatica, a pagare fior di quattrini in mancati contributi europei, per farli divertire nel loro sport sanguinario”
Il duro lavoro di questi anni delle associazioni ambientaliste del Veneto, fatto di denunce ed esposti, finalmente comincia a raccogliere i primi frutti, non mancheremo di denunciare alla Commissione Europea anche la nuova legge nel caso dovesse essere approvata.”

ALLEGATO
Ricorso presentato l’8 maggio 2009 – Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana
(Causa C-164/09)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
Constatare che, poiché la regione Veneto ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE 1, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall’art. 9 della direttiva 79/409;
Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la legislazione adottata dalla regione Veneto non sia in conformità con le prescrizioni dell’art. 9 della direttiva 79/409.
La legge n. 13 del 2005, in vigore al momento dello spirare del parere motivato, non rispetta i requisiti dell’art. 9 della direttiva in quanto
identifica in maniera generale ed astratta e senza limiti temporali le specie e le quantità oggetto della deroga;
la deroga per specifiche specie di uccelli è indifferentemente prevista in base a un generico riferimento a tutti i casi elencati nelle lettere a) e c) dell’art. 9 e senza motivazione adeguata circa le ragioni concrete;
non prevede né la condizione relativa alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né che i singoli provvedimenti di deroga debbano obbligatoriamente menzionare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti autorizzati ad applicare le deroghe;
permette la determinazione delle piccole quantità in assenza di supporto scientifico adeguato.
La Commissione ritiene che gli atti adottati dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato non solo non sanano i vizi già identificati, ma addirittura li riproducono nella sostanza. Si tratta in particolare del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2006, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 230 del 18 ottobre 2006, della legge regionale n. 24 del 16 agosto 2007, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 167 del 4 settembre 2007, nonché della legge regionale n. 13 del 14 agosto 2008.
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1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103, p. 1

Per info:
LIPU Veneto 3387059438 – Legambiente Veneto 3481506455

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