PESSIMA LEGGE REGIONALE PER LA CASA
Piano casa regionale: è stata approvata una pessima legge Il piano casa, approvato in via definitiva ieri 1 luglio 2009 dal Consiglio Regionale del Veneto, corregge alcuni punti oggetto di contrasto, ma mantiene l’impianto negativo più volte denunciato e apre la strada ad un nuova massiccia densificazione del territorio, che avrà gravi conseguenze sulla forma e sull’immagine delle città e benefici assai modesti sotto il profilo ambientale.
Gli aspetti migliorativi sono:
l’esclusione dei centri storici dai benefici della legge;
la condizione della compatibilità urbanistica dell’area per accedere alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento, degli edifici non residenziali;
la soppressione del “silenzio assenso” nel caso in cui i comuni non decidessero entro il 30 ottobre se e con quali limiti applicare la nuova legge regionale in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Questi invece i punti contestati del provvedimento che rimangono nel testo definitivo:
Disattende l’accordo Stato-Regioni sottoscritto il 31 marzo 2009.
Questo accordo, pur lasciando spazio a diverse determinazioni regionali, aveva stabilito che l’ampliamento del 20% del volume esistente dovesse riguardare gli edifici residenziali uni-bifamiliari, di volumetria comunque non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo non superiore a 200 mc.
La regione Veneto, invece, ha voluto eccellere nella “deregolazione”, consentendo l’ampliamento a tutte le tipologie di edifici, residenziali e no, indipendentemente dal volume esistente e senza alcun limite massimo di volumetria. In sostanza, abbandonata l’ipocrisia di voler rispondere alle esigenze abitative, la legge prevede che chi più ha più potrà costruire. Potrà, inoltre, in deroga alle norme ed ai regolamenti edilizi, essere ampliata ogni singola unità immobiliare facente parte di un condominio, purché sia unicamente rispettato il regolamento interno. Tutto ciò comporterà una disordinata attività edilizia nelle periferie, che produrrà un più che probabile decadimento ambientale in considerazione del fatto che, se si eccettuano le case a schiera, la legge non pone nessuna prescrizione tesa a salvaguardare la qualità architettonica dell’ambiente urbano.
Vanifica i Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT) ed intercomunali (PATI)
Tutti i documenti di analisi, allegati ai piani urbanistici comunali e sovracomunali, hanno denunciato la dispersione insediativa che ha caratterizzato lo sviluppo del territorio, sia per quanto riguarda il sistema residenziale che quello produttivo. A questa dispersione i comuni stanno cercando di porre rimedio indicando nei loro piani strategici, soprattutto per il sistema produttivo, gli ambiti soggetti a riconversione e a razionalizzazione. La possibilità, concessa dalla legge testé approvata, di ampliare gli edifici non residenziali o di poterli ricostruire, all’interno dell’area di proprietà, con un incremento volumetrico che va dal 30 al 50%, di fatto cristallizza le situazioni incongrue e vanifica l’intento di riordino del territorio che i comuni stanno tentando di programmare con l’elaborazione dei loro nuovi piani strategici.
Perde l’occasione di fare un salto culturale di qualità verso lo sviluppo sostenibile
La preoccupazione di incentivare soprattutto la ripresa dell’attività edilizia, peraltro mai ferma, ha reso tiepide e residuali le iniziative per promuovere l’uso delle buone tecniche edilizie in materia di risparmio energetico e di materiali ecocompatibili. Per queste buone tecniche sono previsti un incentivo volumetrico del 10%, rispetto a quello del 30 concesso a tutti, e l’esenzione dal pagamento del costo di costruzione. Una legge che avesse voluto contemperare l’interesse privato ad ampliare la propria abitazione o il proprio capannone, in deroga ai regolamenti urbanistici, con l’interesse pubblico legato al contenimento dell’inquinamento derivante dalle emissioni climalteranti per la produzione di energia e per lo smaltimento dei rifiuti, avrebbe dovuto porre il ricorso alla bioedilizia ed alle fonti rinnovabili di energia come condizione necessaria per accedere a qualsiasi ampliamento. Si sarebbe così potuto limitare al 30% l’aumento volumetrico e ridurre di conseguenza la cementificazione del territorio, premiando eventualmente con la riduzione degli oneri di costruzione gli interventi che assicurano le prestazioni ecologiche migliori.
Si presta a facili furbizie per spacciare l’intervento come ecosostenibile
L’assenza di qualsiasi requisito prestazionale sia per quanto riguarda il ricorso alle tecniche della bioedilizia, fatto salvo un generico richiamo alla L. R. n. 4/2007 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”, sia per quanto riguarda il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, rende vacuo il dettato normativo. Basterà un’autocertificazione che attesti di aver inserito qualche riduttore di flusso nei rubinetti o una vernice di origine naturale o un pannello solare per avere diritto a un consistente aumento di cubatura ed alla cancellazione del costo di costruzione. In sostanza pochi euro di spesa ed un beneficio ambientale pressoché nullo per avere diritto a consumare altro territorio, in deroga alle norme urbanistiche, e sottrarre oneri al bilancio comunale. Gli obiettivi ecologici della legge dovrebbero essere invece tutelati, nell’interesse della collettività oltre che degli stessi interessati, da precise prescrizioni, soggette al controllo del comune, in ordine alla percentuale di materiali biocompatibili usati e del risparmio energetico ricavato dall’uso di fonti rinnovabili di energia.
Elude la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La direttiva comunitaria 2001/42/CEE impone la VAS per i piani e programmi elaborati nel settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli (art. 3, par. 2) escludendo solo i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei piani e programmi, salvo che abbiano effetti significativi sull’ambiente (art. 3, par. 3). Non v’è dubbio che la legge regionale approvata ha un impatto assai rilevante sul territorio e produrrà, di conseguenza, effetti significativi sull’ambiente. La VAS pertanto era obbligatoria. Avere approvato la legge in sua assenza ipotizza un vizio di legittimità, che potrà essere impugnato presso il tribunale amministrativo, e costituisce in ogni caso un’infrazione alle leggi comunitarie passibile di sanzioni da parte della comunità europea.
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