i primi 2 articoli del Parco del Delta

Art. 1 – Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.
1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell’area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato da apposita grafia nell’allegata planimetria in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e marginalmente il territorio dei comuni di Adria, Loreo, Corbola e Papozze.
2. La gestione del parco é affidata all’Ente parco Delta del Po, di cui all’articolo 14, di seguito denominato Ente parco. 3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell’Ente parco é demandata alla definizione dello Statuto dell’Ente.
Art. 2 – Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove:
a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell’area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori;
b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l’area del Delta del Po rodigino.
2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l’area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell’area e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) recepire, adottare, attuare e promuovere l’attuazione da parte degli enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all’azione di collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall’Unione europea, mediante l’adesione diretta della Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato MedWet;
b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e l’ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell’ambiente naturale e antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e delle sue risorse;
c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;
d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l’area;
e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell’area e di possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;
f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell’area;
g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;
h) promuovere e valorizzare l’immagine del Delta del Po rodigino anche con l’uso di mezzi multimediali;
i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l’acqua e l’aria;
l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;
n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri zoocenotici;
o) garantire e promuovere la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare loro una migliore qualità della vita. 3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la predisposizione e l’adozione di un Piano economico-sociale, a carattere pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell’occupazione.

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